Facciamo un po’ di chiarezza sulle novità introdotte in ambito di “Lotteria degli scontrini” e “trasmissione telematica dei corrispettivi”:

Lotteria degli scontrini

1) L’avvio della Lotteria degli scontrini previsto per il 1° gennaio 2021 è rinviato “di qualche settimana”, come riportato nel portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Secondo quanto riportato nel decreto Milleproroghe, la definizione della data di avvio sarà definita tramite un provvedimento che sarà emanato “entro e non oltre” il 01/02/2021.

2) I consumatori potranno denunciare nel portale Agenzia delle Dogane e Monopoli la mancata accettazione del codice lotteria da parte degli esercenti solo a decorrere dal 1° marzo 2021.

3) La partecipazione alla Lotteria degli scontrini sarà permessa solo gli acquisti effettuati dai consumatori esclusivamente mediante pagamento elettronico.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

4) Dal 1° gennaio 2021 l’obbligo della memorizzazione dei dati dei corrispettivi e della loro trasmissione telematica si applica a tutti gli esercenti, indipendentemente dai limiti di volume d’affari annuo. Il periodo di “moratoria” delle sanzioni con utilizzo di una procedura “alternativa” dell’obbligo è infatti terminato, come stabilito, con il 31 dicembre 2020. 

Gli esercenti che non avessero ancora adempiuto alla installazione di un RT devono essere informati sul rischio di sanzioni: “Per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è stabilita una sanzione pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso e, in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a euro 500.

5) Dal 1° gennaio 2021 è cessata la possibilità di usufruire di un credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento di Registratori telematici;

6) La memorizzazione dei dati dei corrispettivi e la consegna al cliente del documento commerciale o fattura a richiesta, deve avvenire “non oltre il momento di ultimazione dell’operazione”.

7) Le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi hanno un loro proprio sistema sanzionatorio distinto da quello relativo a scontrini e ricevute fiscali.